La nuova disciplina europea in materia di derivati OTC
Germini e Ciprianetti (Assiom Forex): Meritano attenzione l’obbligo di compensazione in CCP, l’obbligo di adozione delle tecniche di mitigazione del rischio e l’obbligo di segnalazione ai Trade Repositories (II Parte)
Le novità con le quali il legislatore europeo mira a ridurre il rischio sistemico, il rischio di controparte ed il rischio di mercato hanno rappresentato un momento di confronto e di crescita per l’intero sistema finanziario, in modo particolare per quanto attiene all’operatività in derivati.
Uno degli argomenti di maggiore attualità è rappresentato dal Regolamento EMIR che impone nuovi obblighi a carico degli operatori che entreranno in vigore in modo graduale fra il 2013 ed il 2014.

La normativa europea in parola trova esecuzione, attuazione ed integrazione mediante appositi standard tecnici – cd. RTS (Regulatory Technical Standard) - che completano il plesso normativo e regolamentare.
Tali Regolamenti sono emanati dalle competenti Autorità Europee Tecniche e di Vigilanza quali EBA, ESMA, EIOPA e sono direttamente applicabili negli Stati membri, fatti salvi i regimi di graduale entrata in vigore delle disposizioni in essi definiti.
Nel dettaglio delle previsioni introdotte dall’EMIR, particolare attenzione merita: l’obbligo di compensazione in CCP, l’obbligo di adozione delle tecniche di mitigazione del rischio e l’obbligo di segnalazione ai Trade Repositories.
Obbligo di compensazione centralizzata presso la CCP
Le controparti finanziarie, ai sensi dell’art. 4 dell’EMIR, sono tenute a compensare presso una CCP i contratti eligible; il rapporto originario di tipo bilaterale viene novato a favore della CCP che diventa controparte diretta di ciascuna delle parti che ha originato la trade, assicurando il buon esito dell’operazione. Tale obbligo si applica anche alle controparti non finanziarie qualora le posizioni da queste poste in essere superino la soglia di compensazione – cd. clearing threshold - individuata dal Reg. delegato UE n. 149/2013, all’art.11.

L’art. 3 del Regolamento EMIR prevede casi di esenzione dall’obbligo di compensazione centralizzata per le operazioni infragruppo (comma 2, lettera b), vale a dire per le operazioni stipulate tra società appartenenti allo stesso gruppo, e per le operazioni concluse tra soggetti aderenti ad un medesimo sistema di tutela istituzionale (istituito e riconosciuto ai sensi dell’articolo 80 (8) della Direttiva 2006/48/CE). Alle operazioni esentate dall’obbligo di compensazione si applicano comunque gli obblighi di segnalazione e di mitigazione del rischio.
Per quanto attiene alle modalità di accesso alla CCP, il Regolamento EMIR delinea tre tipologie di cliente: il Clearing Member o partecipante diretto alla CCP, il Cliente Diretto, vale a dire il cliente del Clearing Member, ed il Cliente Indiretto, ossia il cliente del Cliente Diretto.
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